Accedere alla documentazione amministrativa

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Come effettuare l'accesso ai documenti

A chi è rivolto

Possono esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Oggetto del diritto è il documento amministrativo, intendendosi per tale ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, concernenti attività di pubblico interesse, formati o detenuti stabilmente dal Comune di Mondovì. Non sono accessibili le informazioni in possesso del Comune di Mondovì che non abbiano la forma di documento amministrativo, né il Comune stesso è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare un’istanza di accesso.

Come fare

Presentazione dell’istanza mod. M-AG005 direttamente allo Sportello Unico del Comune di Mondovì corredata dei documenti attestanti la legittimazione se presentata in nome e per conto di terzi.  Il diritto può anche essere esercitato in via informale mediante motivata richiesta, anche verbale, sempre che sia possibile il suo immediato accoglimento, che non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati.

Cosa serve

Modulistica richiesta compilata

Cosa si ottiene

Accesso ai documenti amministrativi

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza formale, il procedimento si conclude con un provvedimento di accoglimento, di diniego ovvero di differimento.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’unità organizzativa competente, entro dieci giorni dal ricevimento, ne dà comunicazione al richiedente. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Nel caso sia possibile l’accesso informale, l’istanza è immediatamente accolta.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo, di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In alternativa, e nello stesso termine, il richiedente può rivolgersi al Difensore Civico della Regione Piemonte affinchè sia riesaminata la decisione. Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica a questo Comune e l'accesso è consentito se, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, non viene emanato un provvedimento confermativo motivato.

La decisione del Difensore Civico è impugnabile da parte del richiedente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro trenta giorni dal suo ricevimento

In presenza di un danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento,  il richiedente può ottenere il risarcimento (art. 2-bis Legge 241/1990).

Costi

Fatte salve le esenzioni previste dalla tabella all. B) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 ovvero da altre disposizioni di legge, la richiesta di atti in copia autenticata comporta l’assolvimento dell’imposta di bollo sia sull’istanza che sulle copie rilasciate, nonché il pagamento dei diritti di segreteria. Diversamente, il rilascio di copie di atti è subordinato al solo rimborso dei costi di riproduzione ed, eventualmente, di ricerca nella misura stabilita dal Regolamento R-AG007. Qualora sia richiesto l’invio degli atti per posta o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese per la spedizione o l’inoltro. La somma dovuta potrà essere versata presso  qualsiasi sportello della UBI Banca SpA – Tesoriere del Comune di Mondovì,  oppure tramite bonifico bancario IT66C0311146480000000034351

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Vincoli

Gli articoli 24 della Legge 241/1990 e 18 del Regolamento Comunale R-AG004 stabiliscono i casi di esclusione dal diritto di accesso.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente procedimento le forme di accesso speciali regolate da apposita disciplina, elencate nell’articolo 2 del citato Regolamento Comunale.

Articoli 22 e seguenti, Legge 7 agosto 1990,  n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

Articolo 116 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, Codice del processo amministrativo

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Segretario Generale

Corso Statuto, 15, 12084 Mondovì CN, Italia

Telefono: 0174559297
Email: segreteriagenerale@comune.mondovi.cn.it

Pagina aggiornata il 29/01/2025