Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza formale, il procedimento si conclude con un provvedimento di accoglimento, di diniego ovvero di differimento.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’unità organizzativa competente, entro dieci giorni dal ricevimento, ne dà comunicazione al richiedente. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Nel caso sia possibile l’accesso informale, l’istanza è immediatamente accolta.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo, di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
In alternativa, e nello stesso termine, il richiedente può rivolgersi al Difensore Civico della Regione Piemonte affinchè sia riesaminata la decisione. Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica a questo Comune e l'accesso è consentito se, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, non viene emanato un provvedimento confermativo motivato.
La decisione del Difensore Civico è impugnabile da parte del richiedente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro trenta giorni dal suo ricevimento
In presenza di un danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il richiedente può ottenere il risarcimento (art. 2-bis Legge 241/1990).