Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al Comune competente per territorio le seguenti vicende degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
- nuova apertura
- trasferimento di sede
- subingresso per trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda/ramo aziendale;
- variazioni di superficie di somministrazione (aumento/riduzione).
La SCIA deve essere presentata anche nel caso di avvio di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
d) al domicilio del consumatore;
e) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
f) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
g) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
h) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
I locali devono essere conformi alle disposizioni di cui al D.M. 564/92 (sorvegliabilità dei locali), a quelle di pubblica sicurezza di cui al Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ed alle norme in materia di prevenzione incendi e rispondere alle vigenti norme e disposizioni igienico-sanitarie.
Nei casi di nuova apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di somministrazione occorre rispettare le disposizioni di cui agli artt. 6 (vocazione urbanistica del territorio comunale), 7 (individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici), 8 (fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), 9 (regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità), 10 (regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali), 11 (prescrizioni particolari) della Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85- 13268 e s.m.i.
Il trasferimento di sede di un esercizio, all’interno di un medesimo addensamento commerciale o della medesima localizzazione commerciale, non è soggetto alle disposizioni riguardanti il fabbisogno di parcheggi, le aree di sosta, l’impatto sulla viabilità a condizione che la superficie di somministrazione non subisca variazioni in aumento rispetto a quella autorizzata.
Criteri per l’insediamento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16/1/2012.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 19/04/2018, recante «D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268 Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - art. 8 - monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio per gli esercizi ubicati negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali urbane – Provvedimenti»