L'apertura di un'agenzia di affari è subordinata alla previa Segnalazione Certificata d’Inizio Attività al Comune competente per territorio.
Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
A titolo esemplificativo rientrano in tale definizione le seguenti fattispecie: agenzia per organizzazione di congressi, riunioni, feste; agenzia per la compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere; agenzia per la compravendita - esposizione di cose usate od oggetti d’arte o di antiquariato su mandato di terzi; agenzia per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni; agenzia di pubblicità.
Ai sensi dell'art. 163 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 112/1998 le attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni necessitano della comunicazione al Questore competente per territorio.
Gli esercenti le pubbliche agenzie sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari e la tabella delle operazioni riportante le relative tariffe, permanentemente affissa nei locali dell'agenzia in modo visibile.
Gli esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere compensi maggiori di quelli indicati nelle tariffe nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento.
Il registro deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione. Il registro deve essere conservato dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.