L’attività può essere iniziata esclusivamente in caso di positivo rilascio della licenza che, salvo richieste di integrazioni documentali, dovrà avvenire entro 60 giorni dal giorno di inoltro da parte del richiedente.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune adotta un motivato provvedimento di diniego.
In forza delle disposizioni di cui all’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, l’eventuale atto amministrativo-licenza può essere annullato d’ufficio, in autotutela, nel caso in cui l’atto sia affetto da vizi di legittimità, qualora sussistano ragioni di interesse pubblico al ritiro dell’atto, e ciò entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento di adozione del provvedimento e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.