L’attività può essere iniziata esclusivamente in caso di esito favorevole della domanda, con emissione dell’Autorizzazione.
La procedura di rilascio dell’A.U.A. è disciplinata dall’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013; in particolare entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il S.U.A.P. su segnalazione dell’autorità competente può chiedere all’impresa interessata di integrare la documentazione presentata, indicando gli elementi mancanti e il termine entro il quale produrre le integrazioni. In questo caso il termine per il rilascio dell’A.U.A. è sospeso fino al deposito dei procedimenti richiesti ai sensi dell’art. 2 c. 7 della L. n. 241/1990, ed in caso di inottemperanza da parte dell’impresa, l’istanza di rilascio si intende archiviata. In caso di complessità dei documenti da presentare, l’impresa può chiedere una proroga del termine per depositarla.
In caso di adozione dell’autorizzazione finale, il Comune può adottare comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della L. 241/1990, ovvero sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione del titolo autorizzativo, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati.