L'apertura e il trasferimento di sede di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci di circolo privato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al Comune competente per territorio.
L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle disposizioni statali in materia di somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati.
I locali devono essere conformi alle disposizioni di cui al D.M. 564/92 (sorvegliabilità dei locali), a quelle di pubblica sicurezza di cui al Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ed alle norme in materia di prevenzione incendi e rispondere alle vigenti norme e disposizioni igienico-sanitarie.
I circoli privati/associazioni affiliati devono trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 148, commi 3, 5 e 8 del TUIR, approvato con D.P.R. 917/86 ed essere in possesso del certificato di affiliazione ad un Ente, con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno.
I circoli privati/associazioni non affiliati devono trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 148, commi 3, 5 e 8 e dall’art. 149 del TUIR, approvato con D.P.R. 917/86.
L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al Comune, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.