L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al SUAP, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.