L’apertura di una grande struttura di vendita (esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 2.500 m2) è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, nelle fattispecie previste dall’art. 15 dei cd. Indirizzi e criteri regionali, di seguito elencate:
- nuova apertura;
- riduzioni della superficie di vendita che comportano il passaggio da grande a media struttura di vendita;
- ampliamenti della superficie di vendita eccedenti il limite di mq. 400 nonché il limite del 20 per cento della superficie di vendita originaria, anche raggiunti attraverso successivi ampliamenti;
- ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali, classificati medie e grandi strutture di vendita;
- la modifica o l’aggiunta, anche reiterate nel tempo, di settore merceologico di un’autorizzazione originaria per grande struttura di vendita;
- trasferimento di sede (ad eccezione dell’ipotesi in cui esso avvenga nell’ambito del medesimo comune e nell’ambito del medesimo addensamento commerciale, della medesima localizzazione urbana ed urbano-periferica non addensata).
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.
Devono inoltre essere rispettati i Criteri comunali adottati ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 114/98 e dell’art. 4 comma 1 della L.R. 28/1999.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una grande struttura di vendita si applica altresì al centro commerciale, definito dall’art. 4 comma 1 let. g) del D. Lgs. 114/98 quale «una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente»; il centro commerciale deve avere una superficie di vendita, risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, superiore a 2.500 m2.
L’autorizzazione ha validità permanente, fino a quando non intervengano modifiche riguardo la titolarità dell’autorizzazione o le caratteristiche dell’attività commerciale alla quale è riferita.
L’apertura al pubblico dell’esercizio/degli esercizi autorizzato/i deve avere luogo entro i termini previsti dall’art. 5 della L.R. 28/99 e s.m.i. (2 anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni), pena la revoca dell’autorizzazione.
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio» e s.m.i.
D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e s.m.i.
Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»
D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive»
L.R. 12 novembre 1999, n. 28 «Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» e s.m.i.
Allegato A alla D.C.R. 29/10/1999, n. 563-13414, come modificato dalla D.C.R. 23/12/2003, n. 347-42514, come modificato dalla D.C.R. 24/03/2006, n. 59-10831, come modificato dalla D.C.R. 20/11/2012, n. 191-43016 «Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» - cosiddetti “Indirizzi e criteri regionali”
D.G.R. n. 43- 29533 del 1 marzo 2000, così come modificata dalla D.G.R. n. 100- 13283 del 3 agosto 2004 – Modifiche ed integrazioni dell’allegato A. e dalla D.G.R. n. 66-13719 del 29 marzo 2010 «Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita»
Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”
Deliberazione del Consiglio Comunale 29/04/2019, n. 18 «Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita»