L’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
L'autorizzazione abilita altresì:
- alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie; le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Salute con apposita ordinanza.
Il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa regionale.
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio» e s.m.i.
D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e s.m.i.
D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive»
L.R. 12 novembre 1999, n. 28 «Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» e s.m.i.
Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002 «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche»
Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799 «Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica» e s.m.i.
Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i. recante «Commercio su area pubblica. Criteri di Giunta Regionale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dell’art. 11 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28» e s.m.i.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i. recante «Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica»
Decreto Legislativo 26 novembre 2016 n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.