Richiedere autorizzazione alla proroga della sospensione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Servizio attivo

Come richiedere autorizzazione alla proroga della sospensione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

A chi è rivolto

A chi intende richiedere l'autorizzazione alla proroga della sospensione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Descrizione

Il procedimento è finalizzato all’adozione di un provvedimento di autorizzazione alla proroga della sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lettera b) della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 recante «Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande», secondo il quale è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione, quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi.

D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e s.m.i.
D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive»
Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 recante «Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande»

Come fare

La domanda deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza dei termini della pregressa sospensione temporanea, esclusivamente per via telematica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), utilizzando il modello elettronico numero 3179 reperibile nella sezione "Modulistica " - "Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande".
Nella domanda, a pena di improcedibilità, deve essere specificata, motivata e comprovata la necessità per la quale si richiede la proroga della sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 16 c. 1 lettera b) della L.R. 29/12/2006 n. 38.
Le domande sono dichiarate automaticamente inammissibili nei seguenti casi:
-    se presentate ad avvenuta decorrenza del periodo di sospensione massima dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previsto dall’art. 16 comma 1 lettera b) della L.R. 38/2006 o del periodo di sospensione precedentemente autorizzato;
-    se presentate con un anticipo inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di scadenza dei periodi sopra indicati.

Cosa serve

Modulistica compilata

Procedure collegate

In caso di silenzio dell’amministrazione decorso il termine sopra citato, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Contro il provvedimento finale di rigetto della domanda è possibile esperire, alternativamente:
-    ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
-    ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Cosa si ottiene

Autorizzazione alla proroga della sospensione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Tempi e scadenze

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Sono fatte salve le ipotesi di sospensione o interruzione dei termini disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 2 e 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i..
In caso di silenzio dell’amministrazione decorso il termine anzi citato, l’autorizzazione si intende rilasciata (silenzio-assenso), ai sensi dell’art. 20 L. 241/1990.

Costi

Sulla domanda e sull’autorizzazione devono essere apposte rispettivamente n. 1 marca da bollo del valore corrente (€ 16,00).
Per la presentazione telematica, l’interessato deve indicare sulla domanda, nell’apposito spazio, il codice identificativo della marca da bollo utilizzata, provvedendo ad annullarla ed a conservarla nel fascicolo; per quanto concerne la marca da bollo da apporre sull’autorizzazione, dovrà essere comunicato al SUAP, su richiesta dello stesso, il relativo codice identificativo, che verrà annotato sul titolo abilitativo; la marca da bollo dovrà essere quindi annullata e conservata dal richiedente nel fascicolo.
 

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere autorizzazione alla proroga della sospensione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi alle Imprese / SUAP

Corso Statuto, 15, 12084 Mondovì CN, Italia

Telefono: 0174559917
Email: ufficio.commercio@comune.mondovi.cn.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 28/01/2025