Immigrazione di cittadino italiano proveniente da altro comune

Servizio attivo

Come richiedere iscrizione anagrafica a seguito di dichiarazione di residenza di cittadino italiano proveniente da altro comune

A chi è rivolto

A chi intende prendere la residenza

Descrizione

Articolo 2, comma 1, Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

Articolo 7, comma 1, lettera c), D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

Art. 5, D.L. 28 marzo 2014 n. 47,  recante “Lotta all’occupazione abusiva di immobili – salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione”.

Circolare Ministero dell’Interno n. 14  del  6 agosto 2014 avente ad oggetto: “Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014 n. 80, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015”. Modalità di applicazione dell’art. 5, rubricato “Lotta all’occupazione abusiva di immobili – salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione”.

Legge  7 agosto 1990,  n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Come fare

A seguito di presentazione della dichiarazione M-AN020 da parte del cittadino interessato, munito della documentazione di cui all’allegato 1, direttamente allo Sportello Unico del Comune di Mondovì, ovvero via fax, posta ordinaria o per via telematica, come indicato nella sezione "Servizio on line".

Cosa serve

Modulistica compilata

Procedure collegate

Avverso l'eventuale provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica illegittimamente formatasi, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cuneo entro e non oltre 30 giorni dalla data della notifica ovvero, in alternativa, tutela giurisdizionale avanti all’A.G.O. entro gli ordinari termini di prescrizione.

Cosa si ottiene

Iscrizione all'anagrafe comunale

Tempi e scadenze

L’iscrizione in anagrafe è immediata.

La dichiarazione è sottoposta ad accertamento;  il mancato invio all'interessato della comunicazione di  cui  all'articolo  10-bis  della legge 7 agosto 1990 n. 241 entro 45 giorni dalla ricezione della dichiarazione equivale ad accoglimento. 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Sportello Unico Polivalente

Corso Statuto, 15, 12084 Mondovì CN, Italia

Telefono: 0174559901
Email: servizicittadinoimprese@comune.mondovi.cn.it
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Pagina aggiornata il 26/03/2025