Devono essere dotati di numero civico tutti gli accessi esterni anche se secondari, inclusi i passi carrai, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ed altre unità, comprese grotte, baracche e simili purché adibite ad abitazione.
Sono inoltre soggette a numerazione civica le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici, gli ingressi a fienili, stalle, legnaie e simili, nonché le aree recintate provviste di accesso all'area di circolazione.
Per area di circolazione si intende ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità.
In presenza di più di un'unità immobiliare, con unico accesso sull'area di circolazione, dovranno essere comunicati i numeri interni in misura pari alle unità immobiliari in essa comprese.
Articolo 10, Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
Articoli 42 e seguenti, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
Metodi e norme ISTAT, serie B, n. 29, edizione 1992, pagg. 90 e seguenti, IV. Numerazione civica e numerazione interna
Circolare ISTAT prot. 912/2014/P in data 15/01/2014 “Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni”
Articolo 44, Regolamento Edilizio, delibera C.C. 19 giugno 2018 n. 32