Richiedere rilascio licenza di pubblico spettacolo/intrattenimento

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Come richiedere rilascio licenza di pubblico spettacolo/intrattenimento

A chi è rivolto

A chi necessita della licenza di pubblico spettacolo/intrattenimento

Descrizione

Svolgimento di pubblici spettacoli o trattenimenti, come definiti dagli artt. 68-69 T.U.L.P.S., dalla Circolare Ministero dell’interno 15 febbraio 1951, n. 16 e dal D.M. 19/08/1996.

Artt. 68 e 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Circolare del Ministero dell’Interno 15 febbraio 1951, n. 16, Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere

Art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

D.M. 22 maggio 1992, n. 569, Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre

D.M. 18 marzo 1996, Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

D.M. 19 agosto 1996, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

D.M. 4 maggio 1998, Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali VV. FF.

D.M. 18 maggio 2007, Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante

Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 17082/114 del 1/12/2009, D.M. 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”. Chiarimenti e indirizzi applicativi

D.M. 13 dicembre 2012, Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante

Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 17082/114 del 11/06/2013, D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi

 Deliberazione C.C. 10 marzo 2014, n. 4, Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2 della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico, per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, consultabile al seguente link

 Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, consultabile al seguente link

 Qualora si renda necessario il parere della C.C.V.L.P.S. dovranno essere corrisposti gli oneri dovuti in base al Regolamento comunale di individuazione delle prestazioni da sottoporre a contribuzione da parte dell’utenza e di determinazione dell’ammontare del contributo richiesto, consultabile al seguente link

Come fare

La domanda di rilascio della licenza deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il portale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), modulistica visionabili ai seguenti link in relazione alla tipologia di pubblico spettacolo o intrattenimento:

Cosa serve

Modulistica compilata

Procedure collegate

Contro il provvedimento finale di rigetto della domanda è possibile esperire, alternativamente:

  • ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  • ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Cosa si ottiene

Licenza per pubblico spettacolo/intrattenimento

Tempi e scadenze

60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve la sospensione e/o l’interruzione dei termini di cui agli artt. 2 e 10 bis della L. 241/90.

La licenza ha validità permanente, fino ad intervenute modificazioni del locale di pubblico spettacolo.

In caso di spettacoli temporanei e spettacoli viaggianti l’efficacia è limitata ai luoghi, giorni e orari indicati nella licenza stessa.

Costi

Sulla domanda e sull’autorizzazione devono essere apposte n. 2 marche da bollo del valore corrente (€ 16,00).

Per la presentazione telematica, l’interessato deve indicare sulla domanda, nell’apposito spazio, il codice identificativo della marca da bollo utilizzata, provvedendo ad annullarla ed a conservarla nel fascicolo; per quanto concerne la marca da bollo da apporre sull’autorizzazione, dovrà essere comunicato al SUAP, su richiesta dello stesso, il relativo codice identificativo, che verrà annotato sul titolo abilitativo; la marca da bollo dovrà essere quindi annullata e conservata dal richiedente nel fascicolo.

Qualora si renda necessario il parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dovranno essere corrisposti i seguenti oneri, se dovuti in base al regolamento R-AG007.

Eventuali pagamenti a mezzo tesoreria comune di Mondovì, IBAN IT66C0311146480000000034351.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere rilascio licenza di pubblico spettacolo/intrattenimento direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Servizi alle Imprese / SUAP

Corso Statuto, 15, 12084 Mondovì CN, Italia

Telefono: 0174559917
Email: ufficio.commercio@comune.mondovi.cn.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 29/01/2025