La celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso con effetti civili, deve essere preceduta dalla pubblicazione eseguita a cura dell’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza degli sposi.
La pubblicazione consiste nell’affissione, per almeno otto giorni consecutivi, all’Albo pretorio on line del Comune di un atto cd. “avviso” recante l’indicazione delle generalità dei nubendi e del luogo in cui gli stessi intendono celebrare il matrimonio.
Lo scopo della pubblicazione è quello di accertare che gli sposi siano in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per contrarre matrimonio, nonché rendere nota l’intenzione dei medesimi di unirsi in matrimonio, affinché chiunque ne abbia interesse possa formulare le previste opposizioni.
Artt. 84 – 116 Codice Civile
Art. 6 Legge 27 maggio 1929, n. 847;
Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289 “Norme per l’attuazione della L. 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello stato”;
Art. 4 della Tariffa - allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Art. 27 Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato”;
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;
Allegato B Decreto Ministeriale 5 aprile 2002
Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” e s.m.i.