L’atto di morte viene formato nel Comune in cui tale evento si è verificato e, pertanto, la dichiarazione di morte deve essere resa, non oltre le 24 ore, all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ovvero, nel caso in cui tale luogo risulti ignoto, del Comune ove il cadavere è stato deposto.
Ricevuta la denuncia di morte, l’ufficiale di stato civile competente provvede alla formazione dell’atto di morte, redatto nell’apposito registro “Degli atti di morte”, previamente vidimato dal Prefetto o da un suo delegato e tenuto presso l’ufficio in duplice originale.
Precisamente, l’atto di morte formato a seguito di denuncia di morte viene iscritto:
- nella parte I, nel caso di dichiarazione di morte resa da un congiunto, un convivente, un delegato della famiglia o, in mancanza, da una persona informata del decesso, direttamente all’ufficiale dello stato civile relativamente a decessi avvenuti, per cause naturali, presso una privata abitazione o un albergo o locale pubblico, oppure, sempre per cause naturali, sulla pubblica via quando, comunque, non sia intervenuta l’Autorità Giudiziaria;
- nella parte II serie B, nel caso di avvisi, notizie o denunce relativi a decessi verificatisi in ospedali, case di cura o di riposo, collegi, istituti o qualsiasi altro stabilimento posti nel Comune, nonché a fronte di comunicazioni pervenute da magistrati o ufficiali di polizia giudiziaria nell’ipotesi di morte violenta.
La dichiarazione di morte si configura, quindi, quale comunicazione ufficiale del decesso e l’atto di morte costituisce il documento che fa prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale dello stato civile attesta essere avvenuto alla sua presenza (la dichiarazione) o dallo stesso compiuto.
Terminata la redazione dell’atto, l’ufficiale di stato civile:
- comunica l’avvenuto decesso all’ufficiale d’anagrafe qualora il Comune di decesso sia lo stesso di quello di residenza del defunto;
- effettua l’annotazione di decesso a margine dell’atto di nascita, qualora il Comune di decesso sia lo stesso di quello di nascita, ovvero, qualora si tratti di Comuni diversi, informa dell’avvenuto decesso l’ufficiale di stato civile del Comune depositario dell’atto di nascita affinché provveda ad eseguire l’annotazione;
- trasmette copia dell’atto di morte all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto qualora lo stesso sia diverso da quello in cui si è verificato il decesso affinché provveda alla trascrizione.
Artt. 136 e 137 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 “Ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;
Artt. 16 - 18 D.M. 27 febbraio 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”;
D.M. 5 aprile 2002 “Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi dello stato civile”;
Regolamento dello Stato Civile: guida all’applicazione. Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile – Edizione 2012;
Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa”;
Circolare Ministero dell’Interno 12 aprile 2002, n. 5 “Inoltro atti di stato civile concernenti cittadini stranieri al Ministero Affari Esteri per la successiva trasmissione alle Rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia”;
Circolare Ministero dell’Interno 7 giugno 2007, n. 30 “Interpretazione art. 77 del D.P.R. n. 396/2000. Autorizzazione al seppellimento della salma”.