La cittadinanza italiana può essere concessa a stranieri a condizione che ricorrano i requisiti previsti dalla Legge n. 91/1992. In particolare, può - tra gli altri - concedersi a stranieri:
- residenti in Italia da almeno 10 anni (nel caso di extracomunitari) o da 4 anni (nel caso di comunitari);
- coniugi di cittadini italiani residenti in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio ovvero tre anni se residenti all’estero (termini ridotto della metà in presenza di figli della coppia, anche adottivi)
L’istanza va presentata alla Prefettura territorialmente competente in base al comune di residenza; pertanto, se residenti nel Comune di Mondovì, la domanda deve inoltrarsi alla Prefettura di Cuneo).
Il decreto di concessione della cittadinanza italiana, emesso dal Presidente della Repubblica o dal Prefetto, appurata la sussistenza dei requisiti ex lege richiesti, viene notificato all’interessato il quale, entro il termine perentorio di 6 mesi, dovrà rendere il giuramento, se residente in Italia, dinanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza (in vigore dal 16/08/1992).
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.