Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT- dichiarazioni anticipate di trattamento - esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Le DAT possono essere redatte:
- per atto pubblico notarile;
- per scrittura privata autenticata;
- per scrittura privata consegnata presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della
cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale;
- per scrittura privata semplice consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.
In quest’ultimo caso le DAT vengono registrate e conservate a cura dell’Ufficio di Stato Civile oltreché trasmesse, in caso di specifico assenso da parte del disponente, alla Banca Dati Nazionale appositamente istituita, unitamente alle informazioni necessarie all’aggiornamento della banca dati stessa.
La banca dati Dat, istituita con la Legge di Bilancio 2018, ha la funzione di raccogliere informazioni oltreché copia delle disposizioni anticipate di trattamento, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca, assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
Le copie delle Dat depositate prima del 1/02/2020, acquisite alla Banca dati nazionale entro il 31/07/2020, poiché prive di esplicito consenso del disponente, potranno, su richiesta dello stesso disponente, essere cancellate con le modalità previste dall'informativa rese ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale per le Dat.
L’Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione delle D.A.T., non presta assistenza, né è tenuto a dare informazioni circa la redazione della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo all’identità, alla residenza del disponente, alla presenza delle sottoscrizioni e dei consensi richiesti e a riceverla.
Con le medesime forme le D.A.T. sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
La legge ha previsto inoltre la facoltà, da parte del disponente, di indicare altresì una persona di sua fiducia, maggiorenne e capace di intendere e volere, cosiddetto “fiduciario”, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. E’ a carico del disponente rilasciare al fiduciario copia delle D.A.T.
Il fiduciario dovrà espressamente accettare tale nomina o attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo allegato. In assenza di esplicita accettazione, la nomina non produce effetti.
Il fiduciario può inoltre essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione, ovvero può rinunciare alla nomina con atto scritto da comunicare al disponente. Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le stesse mantengono efficacia in merito alle volontà espresse del disponente. In caso di necessità, il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.
Le D.A.T. sono esenti da qualsiasi tipo di imposta (di registro, di bollo), tassa o diritto.
RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI
Legge 22 dicembre 2017, n.219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.”
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art.1 commi 418 e 419)
Decreto Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168 s.m.i.
GDPR n. 2016/679, articoli 13 e 14 (trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionali per le DAT)
Circolari Ministero dell’Interno Direzione Centrale per i servizi demografici n. 1/2018 e 2/2020