Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 36 del DPR n. 396/2000 (ovvero prima del 30 marzo 2001), un nome composto da più elementi, separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile ove è iscritto l’atto di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante, o all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e di anagrafe.
La scelta non consente di invertire l’ordine nel quale i nomi sono stati attribuiti originariamente, è unica e definitiva e comporta l’annotazione del provvedimento sia sull’atto di nascita che sugli atti di stato civile correlati, oltre alla conseguente variazione anagrafica.
RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI
Art. 36 D.P.R. n. 396/2000 Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile
Circolare MIACEL (Ministero dell'Interno) 26 marzo 2001 n°2