Si tratta di procedimento volto al riconoscimento di un figlio concepito al di fuori del matrimonio mediante un’apposita dichiarazione da rendersi innanzi all’ufficiale di stato civile anteriormente alla nascita.
Il riconoscimento di figlio nascituro può essere reso:
- contestualmente da entrambi i genitori;
- dalla sola madre;
- dal padre, ma solo dopo il riconoscimento della madre e previo consenso della stessa.
Al fine del riconoscimento non devono sussistere tra i genitori vincoli di parentela o di affinità che ostino al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del Codice Civile.
RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI
Artt. 250 “Riconoscimento”, 251 “Autorizzazione al riconoscimento” e 254 “Forma del riconoscimento” del Codice Civile;
Legge 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;
D.M. 5 aprile 2002 “Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi dello stato civile” e s.m.i.;
D.M. 27 febbraio 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici” e s.m.i.;
Regolamento dello Stato Civile: guida all’applicazione. Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile – Edizione 2014.