Nel caso di irreperibilità dei soggetti legittimati a rendere la dichiarazione di assenso alla cremazione, è possibile procedere alla cremazione dei resti mortali, previamente estumulati o esumati, dopo che sia decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di uno specifico avviso all’Albo pretorio on line del comune.
Decorso il periodo di trenta giorni senza che siano pervenute dichiarazioni di assenso/diniego relativamente alla cremazione dei resti mortali, l’ufficiale dello stato civile del comune ove gli stessi erano inumati/tumulati, provvede al rilascio della relativa autorizzazione.
Le ceneri derivanti dalla cremazione, previa autorizzazione del medesimo Comune, potranno - conformemente alla normativa ivi vigente - essere tumulate o inumate.
Per resti mortali devono intendersi le salme quando siano decorsi dieci anni dalla inumazione o vent’anni dalla tumulazione.
Riferimenti normativi utili
Artt. 74 – 77 Codice Civile;
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e s.m.i.;
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;
Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e s.m.i.;
Art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179” e s.m.i.;
Legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” e s.m.i.;
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 5 ottobre 1994 e s.m.i.